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Esame di stato

 

 

Nell'ottica di restituire prestigio e credibilità all'esame di maturità come strumento per la costruzione di una consapevole progettualità individuale, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 ha avviato il processo innovativo dell'Esame di stato. I cambiamenti proposti dalla legge sono graduali e prevedono una sorta di flessibilità sul campo prima di passare a regime nel corso dell'anno scolastico 2008/09. Di seguito le principali novità.

 

Ammissione all'esame

 
Come per il precedente anno scolastico, anche per quest'anno i Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, procederanno ad una valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da consentire al candidato di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

Sono ammessi all'esame di stato:

 

gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale secondo le modalità sopra descritte;

i candidati esterni che abbiano regolarmente presentato domanda;

gli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ed abbiano regolarmente presentato domanda;

i candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria superiore, che si presentino in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe.

i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e che debbono superare un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.


A partire dall'a.s. 2008/09, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che conseguono la media del "sei", e che abbiano comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti.
 

Punteggio

 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

 

Credito scolastico: ciascun candidato può far valere un massimo di 20 punti quale credito per l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola (Tabella A del D.P.R. 323/98).

Prove scritte: 45 è il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna); a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

Colloquio: sono 35 i punti da assegnare; il colloquio è giudicato sufficiente se consegue almeno 22 punti.

Bonus: è di 5 punti e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto finale a condizione che il candidato abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti.

Lode: è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che all'esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.

 

Nel 2008/09, con l'entrata a regime della riforma dell'esame, al fine di valorizzare la carriera scolastica dello studente il credito scolastico sarà portato fino ad un massimo di 25 punti (Tabella A D.M. 22 maggio 2007 n. 42); il punteggio del colloquio passerà da 35 a 30 punti. I 5 punti tolti al colloquio saranno aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico.

 

I nuovi punteggi di credito scolastico, già applicati nell'anno scolastico 2006/07 agli alunni delle terzultime classi, saranno estesi nell'anno scolastico 2007/08  anche a quelli delle penultime.
 

Commissioni

 

Le commissioni sono costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.

La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario.

La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.