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Nell'ottica di restituire prestigio e credibilità all'esame di
maturità come strumento per la costruzione di una consapevole
progettualità individuale, la
Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 ha
avviato il processo innovativo dell'Esame di stato. I cambiamenti
proposti dalla legge sono graduali e prevedono una sorta di
flessibilità sul campo prima di passare a regime nel corso dell'anno
scolastico 2008/09. Di seguito le principali novità.
Come per il precedente anno scolastico, anche per quest'anno i
Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, procederanno ad una
valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità
critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali
lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da
consentire al candidato di affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
Sono ammessi all'esame di stato:
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gli studenti che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso che siano stati
ammessi in sede di scrutinio finale secondo le modalità
sopra descritte; |
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i candidati esterni che
abbiano regolarmente presentato domanda; |
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gli studenti che, oltre ad
aver riportato, nello scrutinio finale della penultima
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,
hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione
secondaria superiore, riportando una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo,
senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti
ed abbiano regolarmente presentato domanda; |
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i candidati non
appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano
frequentato con esito positivo in Italia o presso
istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di
istruzione secondaria superiore, che si presentino in
qualità di candidati esterni, previo superamento
dell'esame preliminare qualora non abbiano conseguito la
promozione o l'idoneità all'ultima classe. |
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i candidati esterni che
non siano in possesso di promozione all'ultima classe e
che debbono superare un esame preliminare inteso ad
accertare la loro preparazione sulle materie previste
dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe successiva, nonché su quelle previste dal
piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di
crediti formativi eventualmente acquisiti. Il
superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità all'ultima classe. |
A partire dall'a.s. 2008/09, potranno sostenere l'esame gli studenti
dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una
valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che
conseguono la media del "sei", e che abbiano comunque saldato, entro
il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti
formativi contratti negli anni scolastici precedenti.
Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
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Credito scolastico:
ciascun candidato può far valere un massimo di 20 punti
quale credito per l'andamento degli studi e per le
esperienze formative e culturali maturate fuori della
scuola (Tabella A del D.P.R. 323/98). |
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Prove scritte: 45 è
il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le
tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna); a ciascuna delle
prove scritte giudicata sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 10. |
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Colloquio: sono 35
i punti da assegnare; il colloquio è giudicato
sufficiente se consegue almeno 22 punti. |
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Bonus: è di 5 punti
e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al
voto finale a condizione che il candidato abbia un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti. |
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Lode: è consentita
l'attribuzione della lode ai candidati che all'esame
finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100
punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti. |
Nel
2008/09, con l'entrata a regime della riforma dell'esame, al fine di
valorizzare la carriera scolastica dello studente il credito
scolastico sarà portato fino ad un massimo di 25 punti (Tabella
A D.M. 22 maggio 2007 n. 42); il punteggio del
colloquio passerà da 35 a 30 punti. I 5 punti tolti al colloquio
saranno aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso
scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce
corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello
scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito
alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con
l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello
studente nel percorso scolastico.
I nuovi
punteggi di credito scolastico, già applicati nell'anno scolastico
2006/07 agli alunni delle terzultime classi, saranno estesi
nell'anno scolastico 2007/08 anche a quelli delle penultime.
Le
commissioni sono costituite per metà da commissari esterni e per
metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente
anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne
che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4.
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri
esterni sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.
La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza
dell'Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli
interessati, mentre la designazione dei commissari interni è
effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari
dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto
dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle
materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire,
per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera studiata durante l'anno. Ad ogni Commissione sono
assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o
paritario.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni
titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente,
munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano
allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del
colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla
legge. |